giovedì 13 settembre 2012

Definizioni

Chiariamolo una volta per tutta e senza possibilità di equivoco: il CONTRATTO DI EDIZIONE, è così definito dall'Art. 118 della legge sul diritto d'autore (n. 633 del 1941):

«il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno».

Dunque, se vi viene proposta una bozza di contratto in cui, sotto qualunque forma, vi viene chiesto di pagare e contemporaneamente di cedere i diritti sulla vostra opera, sappiate che non si tratta di un contratto di edizione, e che chi ve lo ha proposto sta aggirando la legge spacciando un accordo contrattuale inaccettabile per un contratto di edizione e se stesso per un editore serio.