venerdì 18 novembre 2011

I pagamenti

Quando si pagano i diritti d’autore? Nei contratti, solitamente, si trova questa dicitura:

Il rendiconto per il pagamento delle spettanze maturate sarà inviato all’Autore una volta all’anno entro la scadenza del 30 aprile e riguarderà le vendite effettuate nell’anno precedente, chiusosi al 31 dicembre”.

Tuttavia se un libro viene pubblicato poniamo a dicembre, l’autore avrà il suo rendiconto ad aprile? Nel caso di un contratto onesto possiamo trovare la seguente dicitura: saranno calcolati al netto della percentuale di resa presunta del 15% in caso di pubblicazione dell’Opera nei primi otto mesi dell’anno solare e del 30% in caso di pubblicazione negli ultimi quattro mesi dell’anno.
Nel caso di un contratto furbetto si troverà invece la seguente dicitura: in caso che il libro sia stato in commercio per meno di tre mesi, non è dovuto rendiconto per il mese di aprile dell’anno seguente, ma per l’anno successivo.
Il che significa che se l'autore firma un contratto con questa seconda dicitura dovrà attendere 16 mesi prima di poter riscuotere le sue percentuali di vendita.
È importante dunque, prima di firmare un contratto, verificare che sia presente la prima, e non la seconda delle due formule.



Nel momento in cui finalmente si riceve dall'editore il rendiconto per l'anno precedente, e cioè un foglio con calcoli a volte semplici altre volte più complessi, (vedi post sui rendiconti), l’autore attende il versamento da parte dell'editore di quanto gli spetta.
Anche qui attenzione. Solitamente nei contratti di edizione è presente la data entro la quale l'editore si impegna ogni anno a far pervenire all'autore il rendiconto delle vendite (e calcolo delle rispettive royalty) effettuate l'anno precedente. Raramente invece è presente una data entro la quale, una volta spedito il rendiconto, l'editore si impegna a bonificare all'autore l'importo dovuto. Non è un caso che questa voce manchi, il ritardo sui pagamenti delle royalty è un grande, drammatico classico: pochissimi editori pagano puntualmente. E moltissimi autori sono costretti a sollecitare continuamente per ricevere quanto gli spetta, tanto più che si tratta di percentuali su una cifra che l'editore ha di fatto già incassato, e di cifre che, in attesa di essere versate, continuano a maturare nel conto in banca dell'editore.

È cruciale dunque a questo proposito verificare sempre, prima di apporre la propria firma al contratto, che compaiano tre voci fondamentali:

1. una data entro la quale l'editore si impegna a inviare all'autore il rendiconto delle vendite dell'anno precedente, inclusivo del calcolo delle spettanze per l'autore.

2. una lasso di tempo entro il quale, a partire dall'invio del rendiconto all'autore, l'editore si impegna formalmente a saldare all'autore il suo legittimo compenso. Ecco dunque la dicitura che deve comparire nel contratto: “il saldo delle percentuali spettanti all’autore deve essere versato entro 30 (trenta) giorni dall'invio del rendiconto”. In caso alla richiesta di inserire questa voce nel contratto vi sentiate rispondere che un mese è troppo poco, trattate pure, ma cercate di non superare i 60 giorni: i soldi che l'editore vi deve li ha già incassati, non ha bisogno di tempo per racimolarli.

2. una penale che scatti e si accumuli per ogni mese di ritardo del suddetto pagamento. Troppi editori pagano con ritardi vergognosi accampando scuse talvolta addirittura imbarazzanti. Questo non è accettabile. Prevedere una penale che si accumuli progressivamente mese dopo mese per l'insolvenza dell'editore non solo è un incentivo a pagarvi secondo i termini stabiliti dal contratto, ma vi garantisce, in caso di ritardo, un giusto risarcimento per la vostra attesa ingiustificata e ingiustificabile.