Quando la casa editrice non paga l'autore quanto dovuto entro i termini stabiliti dal contratto, molto più spesso di quanto si pensi il semplice, seppur periodico, sollecito telefonico all'amministrazione della casa editrice non è sufficiente. Si può procedere quindi attraverso un avvocato con l’ingiunzione di pagamento.
Intanto, occorre verificare il Foro territorialmente competente e lì depositare il ricorso per il decreto ingiuntivo e la documentazione a sostegno della domanda (per es. scambi di mail, fax, lettere con cui si richiede all’editore di adempiere). Nel ricorso per decreto ingiuntivo vengono indicati la cifra dovuta e gli interessi legali dal momento in cui la somma era dovuta al momento in cui la somma viene liquidata. Nell'emetterlo, il Giudice decreta che a pagare le spese legali in nostro favore sarà l’editore.
La procedura è la seguente: l’avvocato scrive il ricorso per decreto ingiuntivo, il cliente lo firma, viene preparato il fascicolo con tutta la documentazione e si paga il cosiddetto contributo unificato (che per i decreti ingiuntivi è dimezzato rispetto alle cause ordinarie iniziate con citazione), e una marca fissa da 8,00 Euro.
Esempi: per un credito sotto i 1.100 Euro, il contributo unificato è pari a 30 Euro, quindi la quota per il decreto ingiuntivo diventa 15 Euro più 8 Euro di marca; per un credito da Euro 1.100 a 5.200 il contributo unificato è di Euro 70, quindi per il decreto ingiuntivo è di 35 Euro a cui si sommano 8 Euro della marca; se il credito va da 5.200 a 26.000 Euro, il contributo unificato è pari a 170 Euro quindi la quota per il decreto ingiuntivo diventa 85 Euro più 8 Euro di marca e così via.
Una volta riconosciuto il diritto a ottenere il pagamento, il Giudice emette il decreto che deve essere notificato alla controparte, la quale, se in possesso di valide argomentazioni, può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica (l’articolo del codice di procedura civile, a fondamento dell’opposizione, parla di “prova scritta o di pronta soluzione”, ma talvolta, purtroppo, le opposizioni sono meramente dilatorie, finalizzate esclusivamente a perdere tempo).
Intanto, occorre verificare il Foro territorialmente competente e lì depositare il ricorso per il decreto ingiuntivo e la documentazione a sostegno della domanda (per es. scambi di mail, fax, lettere con cui si richiede all’editore di adempiere). Nel ricorso per decreto ingiuntivo vengono indicati la cifra dovuta e gli interessi legali dal momento in cui la somma era dovuta al momento in cui la somma viene liquidata. Nell'emetterlo, il Giudice decreta che a pagare le spese legali in nostro favore sarà l’editore.
La procedura è la seguente: l’avvocato scrive il ricorso per decreto ingiuntivo, il cliente lo firma, viene preparato il fascicolo con tutta la documentazione e si paga il cosiddetto contributo unificato (che per i decreti ingiuntivi è dimezzato rispetto alle cause ordinarie iniziate con citazione), e una marca fissa da 8,00 Euro.
Esempi: per un credito sotto i 1.100 Euro, il contributo unificato è pari a 30 Euro, quindi la quota per il decreto ingiuntivo diventa 15 Euro più 8 Euro di marca; per un credito da Euro 1.100 a 5.200 il contributo unificato è di Euro 70, quindi per il decreto ingiuntivo è di 35 Euro a cui si sommano 8 Euro della marca; se il credito va da 5.200 a 26.000 Euro, il contributo unificato è pari a 170 Euro quindi la quota per il decreto ingiuntivo diventa 85 Euro più 8 Euro di marca e così via.
Una volta riconosciuto il diritto a ottenere il pagamento, il Giudice emette il decreto che deve essere notificato alla controparte, la quale, se in possesso di valide argomentazioni, può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica (l’articolo del codice di procedura civile, a fondamento dell’opposizione, parla di “prova scritta o di pronta soluzione”, ma talvolta, purtroppo, le opposizioni sono meramente dilatorie, finalizzate esclusivamente a perdere tempo).
Con l'opposizione da parte dell’editore, il procedimento speciale si trasforma in “ordinario” con svariate udienze prima di arrivare alla sentenza finale.
I tempi variano da Foro a Foro (quasi sicuramente nelle grandi città saranno più lenti) e, soprattutto, a seconda della competenza per valore. Una recente riforma ha innalzato, infatti, la competenza del Giudice di Pace fino a Euro 5.000, sopra tale cifra, si va in Tribunale. Rispetto al Tribunale, i tempi del Giudice di Pace si riducono.
Per l’esperienza del Foro di Prato (Tribunale), i tempi sono più o meno questi:
- Dal deposito del ricorso all'emissione dello stesso passano 20 giorni.
- Per l'iter successivo: richiediamo le copie del decreto ingiuntivo, ritiriamo, notifichiamo, aspettiamo il passare dei 40 giorni (che la casa editrice ha a disposizione per proporre opposizione), chiediamo l’apposizione della formula esecutiva allo "Stato" previo pagamento della registrazione che va in base al valore della causa (a carico del cliente) e poi, se non pagano, si procede con atto di precetto.
- Dopo 10 giorni dalla rituale notifica del precetto, possiamo iniziare un'esecuzione (mobiliare, presso terzi, immobiliare).
Esiste, tuttavia, la possibilità, sempre prevista dal codice, all’art. 642 c.p.c., di ottenere, su istanza del ricorrente, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ove il debitore deve pagare immediatamente ma avrà ugualmente 40 gg per fare opposizione.
Detta richiesta può essere accolta qualora il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato; l'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è il pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere. Casi che, nel mondo editoriale, è molto difficile trovare.
Talvolta è sufficiente presentare l'ingiunzione di pagamento perché l'editore insolvente, intimorito, saldi immediatamente all'autore quanto dovuto. Tuttavia alcuni editori, soprattutto quando la cifra dovuta non raggiunge una certa soglia che giustifichi per l'autore la spesa prolungata per pagare un avvocato, sperando che alla lunga l'autore si stanchi, portano avanti la pratica rallentandone la risoluzione con ogni mezzo necessario.
Vi invitiamo a firmare i vostri commenti con nome e cognome come da regolamento di questo blog.
Redazione Scrittori in Causa.
Nel mio ultimo contratto, ho chiesto che venisse cambiato con quello di Roma, città in cui risiedo. Questo grazie a Scrittori in Causa, perché prima davo per scontato che la clausola scelta Foro non si potesse cambiare. Nel blog abbiamo scritto che è possibile chiedere che il Foro competente sia quello dell'autore e non quello dell'editore, stiamo a vedere cosa mi rispondono...
RispondiEliminaAlessandra Amitrano
Scrittori in Causa
Salve a tutti
RispondiEliminaIo sono nella condizione in cui la Casa editrice, dopo sentenza del gdp che lo condanna, non paga.
Vi chiedo se l'ingiunzione di pagamento deve necessariamente essere fatta da un avvocato, o se si può farla direttamente .
Attendo risposte
grazie a tutti
Maurizio MOntanari
Modena
Per Maurizio Montanari:
RispondiEliminaBisogna considerare il valore della domanda (credito).
La parte può stare in giudizio da personalmente nelle cause il cui valore non eccede 516,46 euro.
In ogni caso l'atto non è facile da redigere, necessita di alcune peculiarità relativamente alle condizioni di ammissibilità della domanda giudiziale.
Il procedimento di ingiunzione è un procedimento speciale caratterizzato dall'assenza di contraddittorio e dalla sommarietà della cognizione.
L'atto introduttivo del procediemnto è il ricorso, il quale deve contenere i requisiti previsti dall'art. 125 c.p.c., indicazione delle prove e del procuratore del ricorrente oppure qunado è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito.
Quindi si rinvia all'art. 82 c.p.c. il quale afferma che davanti al giudice di pace la parte può stare in giudizio da personalmente nelle cause il cui valore non eccede 516,46 euro, dinanzi al tribunale e alla corte d'appello e alla corte di cass. le parti debbono stare in giudizio col ministero di un avvocato (per la corte di cassazione è necessaria l'iscrizione in un albo speciale).
Alessandra Pulcini
Sportello legale Scrittori in Causa
La ringrazio.
RispondiEliminaPuò dirmi se nell'ammontare vanno calcolate le spese processuali?
Infatti la condanna è di 500 euro.
1600 per spese avvocatizie
Maurizio Montanari
Per la determininazione della competenza per valore, si prende in considerazione il valore risultante al momento della domanda, coincidente con la data del deposito nella cancelleria del ricorso (l'atto introduttivo): si sommano, con il capitale gli interessi scaduti fino al giorno del deposito del ricorso, le spese sostenute, le spese liquidate dal giudice etc.
RispondiEliminaAlessandra Pulcini
Sportello legale Scrittori in Causa
Precisazione:
RispondiEliminami sembra strano che Lei possa sommare al suo credito (capitale) gli onorari dell'avvocato!
Per quest'ultima voce è necessario allegare il parere di congruità della categoria professionale competente!
Alessandra Pulcini
Sportello legale Scrittori in Causa
Salve. Io mio Editore non mi ha pagato l'ultimo anno. Dice sempre, rimanda e sono poche centinaia di euro a dire il vero, circa 300. Ma credo che sia giusto procedere per vie legali in quanto sono comunque soldi dovuti che si sottraggono illegalmente. L'Editore ha sede a Roma, io sono di Palermo. Come dovrei fare? Ho letto che non c'è necessariamente bisogno di avvocato. Qual è il primo passo? Mi potete dire cosa devo fare passo per passo, si capisce poco con tutto il linguaggio tecnico.
RispondiEliminagrazie per il servizio ragazzi
Alessio
Ciao Alessio,
RispondiEliminase i tuoi solleciti telefonici non sono stati sufficienti, purtroppo hai bisogno di un avvocato che prepari per te il ricorso per il decreto ingiuntivo, bisogna conoscere bene la terminologia tecnica quindi serve un professionista. Una volta che l'editore riceve l'ingiunzione di pagamento che viene direttamente dal giudice del foro di competenza (cioè Roma) che ha accolto il tuo ricorso, può darsi che vedendo l'atto legale si impaurisca, capisca che fai sul serio, e ti paghi. Te lo auguro, ma se non dovesse pagarti dopo l'ingiunzione purtroppo non ti conviene pagare un avvocato per rappresentarti in una causa contro l'editore, perché potrebbe essere lunghissima e ti costerebbe molto più dei 300 euro che l'editore ti deve! E' esattamente per questo che, purtroppo, molti editori non pagano cifre di questo genere, perché sanno che all'autore non conviene fargli causa. E' ingiusto e ignobile, ma è così.
Però ti serve un avvocato, chiedi ai tuoi conoscenti, si tratta solo di scrivere il ricorso, cioè preparare un documento, magari l'amico di un amico ti fa la cortesia di non farti pagare, o ti chiede una cifra minima che, in caso di recupero dei tuoi 300 euro, ha ancora senso.
In bocca al lupo!
Carolina Cutolo
Scrittori in Causa