«La scrittura esige virtù scoraggianti, sforzi, pazienza; è un'attività solitaria in cui il pubbico esiste solo come speranza».

Simone De Beauvoir, Memorie d'una ragazza perbene (trad. di Bruno Fonzi)

giovedì 24 novembre 2011

Il silenzio dell'editore

Pubblichiamo la richiesta di consulenza legale di Giada Ceri e di seguito la relativa risposta di Alessandra Pulcini.

DOMANDA
di Giada Ceri

di Giada Ceri

Il silenzio dell’editore: può essere considerata, questa, una giusta causa per
la risoluzione di un contratto? E qui “risolvere” vale anche nel senso più comune, perché ai miei occhi, miopi e astigmatici, c’è da risolvere un piccolo mistero. Ovvero: come mai il mio editore è scomparso dall’orizzonte nel momento in cui avevamo fissato un incontro per parlare del libro già uscito e del nuovo sottoposto alla sua lettura? Da tre mesi e mezzo il mio unico interlocutore è il segretario della casa editrice che ha pubblicato il mio romanzo lo scorso 28 ottobre. Data infausta (soprattutto per motivi che, certo, non mi azzardo a paragonare alle mie modeste sventure).



Sono stata chiamata dall’editore per la prima volta nel maggio 2007: il libro gli era piaciuto, voleva pubblicarlo. Fra incontri e conversazioni telefoniche si arriva alla decisione nel 2009: il libro uscirà a gennaio 2010. A febbraio. Ad aprile. Forse a giugno. Suggerisco la possibilità, con un ulteriore piccolo
sforzo, di pubblicarlo postumo – con, chissà, eventuali ricadute positive sulle vendite. Poi invece il libro esce: giusto pochi giorni dopo che io (prima che l’ Onnipotente si manifestasse, finalmente, fulminandomi) avevo ricordato il contratto ancora da firmare. Dio non mi fulminò, io e l’editore firmammo e così adesso mi trovo a scrivere qua.
Non gioverà alla reputazione della mia intelligenza, ma devo riconoscere che quelle quattordici clausole le ho sottoscritte io, dopo averle lette con calma come l’editore stesso mi aveva suggerito di fare – con il rapporto di stima e fiducia che credevo si fosse stabilito (in più di due anni), avrei firmato a occhi chiusi. Ho letto, insomma, e non avevo assunto nessun genere di sostanza quando ho firmato. Anzi: credo di essermi sentita addirittura sollevata all’idea di un vincolo che mi assicurava la presenza di qualcuno al quale poter fare riferimento anche per il futuro.
Ora, riconosco che fino al momento della pubblicazione le cose si sono svolte distesamente, benché in tempi francamente estenuanti, e dei risultati in termini di editing e di cura del libro come “oggetto” non ho motivo di lamentarmi. Tutt’altro. Aggiungo che mi sono stati lasciati anche alcuni margini di libertà. Dunque, ho firmato il contratto serena e convinta. Mi era stato assicurato che, una volta uscito, il mio libro sarebbe stato seguito con impegno e attenzione, e io ci ho creduto: ho scelto la casa editrice che ho scritto (avendo peraltro non molte ma molto valide alternative) nella certezza che fosse la collocazione più adatta per un autore, come me, non da bestseller. Meglio essere invitata a pranzo come ospite d’onore in una casa non faraonica che partecipare, una fra innumerevoli, al ricevimento nel palazzo del principe... Bene: mi ritrovo con la scodella in mano a trangugiare un brodino ormai freddo fuori dall’uscio. Il padrone di casa non si è fatto vedere e non dà più notizie di sé, né risponde quando lo cerco. Telefonate, sms, mail: tutto cade nel vuoto.
Stando al contratto, il padrone (voi chiamatelo, se volete, editore) ha cinque anni per valutare i miei lavori e decidere se pubblicarli o no. Ma questi cinque anni sembravano pura teoria, dal momento che eravamo già d’accordo per vedersi e parlare del nuovo lavoro che gli avevo inviato in gennaio. Lui stesso me lo aveva chiesto, fissando un incontro che poi è stato rimandato a data da destinarsi. Questo all’inizio di maggio. Da allora non c'è modo di mettersi in contatto con lui. Gli ho scritto che a questo punto penserei di rivolgermi ad altri, e di nuovo silenzio. Non un rifiuto: il silenzio. Che in casi del genere, se possibile, è anche peggio. Ma il mio non intende essere solo un lamento fine a se stesso, dunque approfitto di questo spazio, pubblico, per invitarlo a manifestarsi, esprimendo le sue ragioni e le sue posizioni, segnatamente sul tema dell’opzione. Non il carattere, né l’attitudine personale (concetto fumoso), ma l’esperienza mi dice che è più utile per tutti trovare una strada condivisibile per sopravvivere. Non è il massimo cui si possa aspirare, ma è, questo sì, il minimo che si deve pretendere.

Giada Ceri


RISPOSTA
di Alessandra Pulcini

La questione presentata all’esame di questo legale si riferisce all’individuazione dei casi di risoluzione del contratto di edizione. La disciplina di rifermento è dettata dalla legge del 22 aprile 1941 n. 633 e dal relativo regolamento n. 1369/1942, nonché dalle normativa codicistica di diritto civile. Nello specifico la sezione III della legge sul diritto di autore preserva una  sezione a parte per il contratto di edizione (contratto con il quale l’autore concede all’editore l’esercizio del diritto di pubblicare per diverse stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera). Pertanto, è da considerarsi nullo quel contratto che: 1) ha per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo; 2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni; 3) se viene determinata l'opera da creare, ma non viene fissato il termine entro il quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine viene fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo. La disposizione è chiaramente a favore dell’autore, che non può essere impegnato per un tempo indefinito ovvero che si sospinga oltre il termine dato dalla disposizione.

L’elemento giuridico essenziale per il perfezionamento dell’istituto in esame è la consegna, da parte dell'autore, dell'opera dell'ingegno prevista e formalmente compiuta, cosicché l'editore possa pubblicarla per trarne il godimento connesso allo sfruttamento.
Tuttavia le parti possono accordarsi per le opere dell'ingegno future. Detta convenzione non può avere una durata superiore a dieci anni. Ciò in virtù del principio dell’autonomia contrattuale la legge riconosce la piena disponibilità dei diritti che attengono alle opere che non sono state ancora create, così configurando una vera e propria aspettativa giuridica convenzionalmente pattuita, in deroga al principio per cui le parti non possono convenzionalmente porre in essere delle disposizioni ora per allora di diritti futuri.
Gli artt. 125 e 126 della legge sul diritto di autore sanciscono rispettivamente gli obblighi dell’autore e gli obblighi dell’editore. Il principale obbligo dell’autore è di consegnare l’opera  e garantirne il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. L’obbligo fondamentale dell'editore è non solo di corrispondere alla controparte i compensi pattuiti, ma piuttosto di indicare e riconoscere nominativamente (o tramite pseudonimo) l'opera riprodotta e posta in vendita, così riconoscendo all'autore la paternità della stessa (c.d. diritto di paternità - art. 126), e di pubblicare o riprodurre l'opera non oltre il termine di due anni dall'effettiva consegna della stessa (art. 127).
Si aggiunge che il contratto di edizione può prevedere più edizioni dell'opera, nel qual caso l'editore è tenuto a comunicare tempestivamente all'autore la data presumibile di esaurimento dell'edizione in corso, prima ovviamente che ciò avvenga, e contemporaneamente - ai sensi del co. 2 dell'art. 124 - deve dichiarare allo stesso se sia sua intenzione procedere ad una nuova edizione. Ciò posto, il contratto di edizione si risolve di diritto sia nel caso in cui l'editore abbia rinunciato ad una nuova edizione, sia nel caso in cui, pur avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, trascorrere inutilmente il termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione. Tale comportamento rileva - per espresso dettato dell'art. 124 u.c. - ai fini della configurabilità di una responsabilità contrattuale che, come tale, giustifica un'azione di risarcimento dei danni a favore dell'autore dell'opera.
Nel nostro caso, l’editore che  manifesta in modo univoco l’intenzione di voler procedere ad una nuova edizione senza eseguire concretamente alcunché nei due anni successivi, viola apparentemente (a fronte di quanto è emerso nella narrazione dei fatti) gli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto con l’autrice, pertanto il detto contratto potrà intendersi risolto con la conseguente emersione della responsabilità contrattuale in capo all’editore.


Vi invitiamo a firmare i commenti con nome e cognome come da regolamento di questo blog. 
Redazione Scrittori in Causa.

32 commenti:

  1. Sul contratto ci sarà scritto che l'editore deve esercitare la sua opzione entro 3 mesi (o giù di lì) dalla consegna del dattiloscritto. Tu fai così: metti insieme le prime orrende bozze del romanzo, gliele spedisci e aspetti. Dopo tre mesi se non si è fatto vivo sei libera di dare il romanzo (riscritto per bene) a chi ti pare. Se invece è così pazzo da chiamarti per pubblicarlo, beh, è la tua occasione di parlargli faccia a faccia.
    good luck

    Mauro Casiraghi

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  2. Non tre mesi (magari!): sessanta. Cinque anni cinque. Che non sono ancora iniziati perché la prima stesura l'ho mandata via e-mail e adesso l'ultima cosa che ho voglia di fare è stampare tutto, spedire e cominciare il conto alla rovescia.
    La prima cosa che avrei voglia di fare invece non si può scrivere; ma non ci vuole una grande immaginazione.

    Giada Ceri

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  3. Giada: parlando di tre mesi Mauro si riferisce non alla durata del diritto di opzione ma al tempo (che dovrebbe essere precisato sul tuo contratto, controlla la clausola sull'opzione) entro il quale il tuo editore, una volta ricevuto (previa raccomandata!) il tuo nuovo romanzo completo, deve comunicarti formalmente di essere interessato a pubblicarlo per esercitare il diritto d'opzione. Al contrario, il suo silenzio dopo tre mesi dal ricevimento del manoscritto, ti svincolaerebbe dall'opzione, per cui saresti libera di pubblicare come, quando e con chi vuoi. Ma controlla se questa precisazione sui tempi di risposta dell'editore compare sul tuo contratto.
    Spero di essermi spiegata in modo comprensibile!!! In bocca al lupo...!

    Carolina Cutolo
    Scrittori in Causa

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  4. Il mio cuore spezzato si riapre alla speranza... Questa cosa dei tre mesi sul mio contratto non c'è, si parla solo dell'opzione per le mie 'future opere' (che, con le maiuscole per Autore ed Editore, completa il quadro della pomposità maccheronica adeguata alla situazione in oggetto). Insomma, se è come dite voi in tre mesi me la cavo?
    M'avete convinto, sembra piuttosto logica e inoppugnabile. Anche se con certi soggetti adusi a svicolare non solo metaforicamente nessuna logica forse è mai definitivamente inoppugnabile. Mi sento un po' come Pinocchio con il Gatto e la Volpe (perché oltre alla Volpe c'è anche una Gatta nella prevedibile e triste storia della candida scrittrice e del suo editore snaturato). Però: non pensavo che all'ermeneutica del mio contratto avrebbero partecipato anche altri oltre alla mia faccia davanti allo specchio, che mi ha dato tanta solidarietà ma buone idee neanche una. Allora, grazie davvero a tutti voi!

    Giada Ceri

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  5. Giada, in genere le opzioni devono sempre avere qualche riferimento alla durata, altrimenti sono nulle.

    Alessandra Amitrano
    Scrittori in Causa

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  6. Trovo illuminante questo contributo di Alessandra Pulcini. Scrittori in Causa ringrazia la preziosa collaborazione.

    Ho fatto delle riflessioni e, alla fine, ho una domanda. Pregherei la Pulcini anche di verificare l'esattezza dei punti che espongo qui sotto (può darsi che riporto cose che non ho capito bene):

    - l'opzione è nulla se non è stato stabilito un limite temporale: perfetto! Nel mio primo contratto editoriale il diritto di opzione risulta privo di durata temporale. Avevo il sospetto che tale mancanza lo rendesse nullo, ma non ne ero certa, adesso sì.

    - La durata del diritto di opzione è 10 anni. Non sapevo che il limite fosse 10 anni. Comunque, per fortuna, non ho ma sentito di nessun diritto di opzione più lungo di 10 anni, in verità non ho mai saputo neanche di diritti di opzione di 10 anni.

    - L'editore deve comunicare all'aiutore la data di presumibile esaurimento dell'opera e devi chiedergli se vuole procedere a nuova edizione. Mai nessuno mi ha comunicato notizie in merito, tantomeno mi è mai stato chiesto se volessi procedere a una nuova edizione, eppure di nuove edizioni ne hanno fatte.

    - Se l'editore rinuncia a una nuova edizione il contratto si risolve. L'editore deve formalmente dichiarare di non voler procedere a una nuova edizione?

    Alessandra Amitrano
    Scrittori in Causa

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  7. Alessandra, la tua osservazione è corretta.
    L'opzione è disciplinata dall'art. 1331 c.c. e tecnicamente si configura come un vero e proprio contratto il cui contenuto ricalca la proposta irrevocabile (di cui all'art. 1329 c.c.) a stipulare un altro contratto.
    Il proponente (l'autore) resta vincolato alla dichiarazione (proposta irrevocabile) mentre l'opzionario (casa editrice) è libero di accettare o meno la proposta.
    E' quindi necessario che l'autore verifichi sempre: a) la durata dell'opzione; b) il termine che ha la casa di edizione per accettare la proposta; c) le modalità di adesione.

    Alessandra Pulcini
    Consulenze Legali Scrittori in Causa

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  8. Molto utile come sempre il vostro post. Ora io vorrei chiedere una cosa e spero sia possibile fare un po' di luce. Nelle mie peripezie con gli editori, qualche anno fa un editore che ritenevo serio mi propone di ripubblicare una corposa opera di critica d'arte, molto importante, che avevo in passato tradotto dal tedesco e di cui avevo curato l'edizione critica, pubblicata 22 anni prima i cui diritti erano ormai scaduti. L'editore mi offre un compenso francamente molto basso, ma mi interessava ripubblicare l'opera, di cui avrei fatto comunque una revisione e una nuova introduzione. Nel contratto si specificava che il compenso dovesse essere corrisposto alla consegna del lavoro. Consegno il lavoro e dopo due mesi non vedo nulla. Allo stesso tempo un editore prestigioso si interessa all'opera e mi dice che è disposto a pubblicarla. Mi conferma anche che, dato il mancato pagamento, il contratto è nullo e posso risolverlo. Così faccio, ma il primo editore mi insolentisce per telefono, mi fa capire che la pagherò ecc.
    Cedo l'opera al secondo editore che mi paga subito (tra l'altro il giusto) ma poi attende dei mesi prima di pubblicare. Circa 6 mesi. Io mi secco, ma mi viene assicurato che è il tempo necessario per l'editing... Un giorno però mi chiama il secondo editore dicemdomi che il primo.... ha appena pubblicato una versione di quell'opera con ricchissimo apparato critico ecc e che dunque non possono più pubblicare il mio lavoro!!!
    Preciso che è un'opera del 1905 e che non sarebbe mai venuto in mente al primo editore di pubblicarla se non ne avesse parlato con me.
    Dato che la traduzione di un'opera del genere a me è costata 2 anni di lavoro per l'estrema difficoltà del testo, non è possibile farlo in 3 mesi (dico 3 perché poi ci vogliono i tempi tecnici di stampa) e insospettita acquisto il libro.
    La traduzione è.... COPIATA di sana pianta dalla mia, come sospettavo, con poche variazioni, e io conosco il mio stile molto preciso e inconfondibile.
    Ora il problema è che il primo editore, un delinquente, è anche un ladro ma il secondo, che non ha MAI pubblicato il mio lavoro e che se l'avesse fatto subito evitava questa vergogna, mi ha comunque danneggiata.
    Mi ha pagata, certo, ma il mio nome era legato a questo lavoro!
    Che fare?

    Francesca Diano

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  9. Aggiungo anche che l'opera in questione era apparsa sul sito del secondo editore come novità di prossima pubblicazione, con tanto di foto della copertina già fatta, scheda del libro ecc e sul sito è rimasta per alcuni mesi.
    Ciliegina sulla torta: della mia prima edizione originale dei primi anni 80, ormai introvabile, io avevo solo 2 copie. La prima l'avevo data al primo editore come base per il testo, che nonostante l'abbia richiesta, non è mai stata restituita e si sono tenuti ovviamente anche il file del testo revisionato che avevo loro mandato per l'edizione (da cui appunto hanno copiato), mentre la seconda copia l'ho data al secondo editore, con la raccomandazione che me la restituissero, essendo ormai fuori stampa. Ebbene, nemmeno la seconda copia ho mai avuto indietro, perché mi è stato detto che.... è andata persa!!! Persa???? Per fortuna che ne ho trovata una in antiquariato, costata ben €35 e almeno ne ho una.
    In maggio a Torino, al Salone del Libro, mi sono trovata a cena al Circolo degli Scrittori al tavolo dove era seduta anche una editor della suddetta seconda casa editrice. Preciso che nel frattempo il direttore editoriale con cui avevo avuto a che fare, anche per una ristampa di un testo di mio padre da loro pubblicato, era cambiato e questa stessa casa editrice è ora stata acquistata da un grosso gruppo editoriale.
    Ebbene, ho chiesto a questa signora dove fosse la mia preziosa copia originale e come potesse essere andata persa. La risposta, in tono molto seccato e scostante è stata che "sono cose che capitano" e che deve essere rimasta negli effetti inscatolati del precedente direttore editoriale che non li ha ancora ritirati....!!!
    Commenti?

    Francesca Diano

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  10. Mi hanno pubblicato un libro senza contratto ne sono ancora padrona o l'editore oggi potrebbe rivendicarne tutti i diritti impedendomi di pubblicare anche parzialmente con altra casa editrice i miei scritti? Di questa pubblicazione non ho ricevuto alcun compenso tutto quanto fu a suo tempo raccolto con una pseudo vendita fu devoluto alla AISLA associazione per la ricerca della SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA di cui sono affetta.

    annamo2@virgilio.it

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  11. Direi senz'altro che della tua opera, in assenza di regolare contratto, puoi farne quello che vuoi.

    Alessandra Amitrano
    Scrittori in Causa

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  12. a proposito di risoluzione del contratto... come tanti ho firmato un contratto a dir poco vessatorio che al momento mi era parso comunque interessante. Mi trovo oggi con gravi perplessità sulla trasparenza della rendicontazione su cui è complicato venirne a capo. Da poco ho scoperto che l'editore ha prodotto una ristampa senza darmi l'avviso come previsto da contratto. Lo posso considerare un punto a mio favore per chiedere la risoluzione del contratto? Se si, come si procede?

    Lorenzo Franchini

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  13. Lorenzo, puoi chiederlo se nel contratto c'è scritta una clausola del genere: il contratto si intende risolto qualora l'editore non avverta circa una ristampa. Se è così, mandagli una raccomandata AR dove espressamente gli chiedi la risoluzione.

    Alessandra Amitrano
    Scrittori in Causa

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  14. In verità una clausola che dica espressamente questo in riferimento alla ristampa non c'è, ma in vero non c'è per nessuno dei punti oggetto del contratto. Pensavo/speravo che l'inadempienza di uno o più punti fosse "in automatico" un valido motivo per la risoluzione: quindi non è così?

    Lorenzo Franchini

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  15. Assolutamente sì, l'inadempienza di uno o più punti diventa in automatico motivo di risoluzione.

    Alessandra Amitrano
    Scrittori in Causa

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  16. CHIEDO SE è POSSIBILE UN URGENTE CONFERMA. Nella stipula del contratto fra me e la casa editrice non esiste alcun vincolo temporale, posso in questo caso considerare il mio contratto nullo?

    Antonella Flati

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  17. trovandoci a trattare in via "consensuale" (se così vogliamo definirla...) la risoluzione di un contratto, quali dovrebbero essere, anzi - sono!, i punti essenziali e irrinunciabili sui quali non transigere con l'editore?

    p.s.: con risoluzione "consensuale" intendo stipula di una scrittura privata tra le parti - autore ed editore - fatta a quattr'occhi, senza reciproca assistenza legale, così come fù al momento della sottoscrizione del contratto che si va a risolvere...

    Lorenzo Franchini

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  18. 1. Risposta al quesito di Antonella Flati:

    No il contratto non può intendersi nullo, e pertanto richiederei all'editore una specificazione temporale. La nullità contemplata nell'art. 120 della legge 633/41, si riferisce alle opere che non sono state ancora create.


    2. Risposta al quesisto di Lorenzo Franchini:

    Il contratto di edizione dovrebbe ricomprendere i seguenti elementi minimi:
    il titolo (anche se provvisorio) e la lunghezza dell'opera;
    i diritti che l'autore cede all'editore;
    il numero minimo di esemplari per ogni edizione;
    il compenso corrisposto all'autore;
    i termini e le modalità del pagamento;
    il termine di consegna dell'opera.
    Di conseguenza anche un accordo transattivo dovrebbe contemplare la regolamentazione di detti elementi.

    Alessandra Pulcini
    Consulenze Legali Scrittori in Causa

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  19. Forse mi sono espresso male: non volevo conoscere i punti fondamentali per la stipula di un contratto, ma quelli a cui fare attenzione nel momento della risoluzione di un contratto...

    Altra domanda: cosa si intende legalmente con "risoluzione automatica per inadempimento"?

    Lorenzo Franchini

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  20. La domanda era molto chiara probabilmente non altrettanto la mia risposta. Comunque, non conoscendo l'oggetto della transazione posso solamente consigliare di dare atto nell'accordo transattivo degli stessi elementi che costituiscono un contratto, in quanto linea generale si tratta di punti fondamentali sui quali e' necessario riflettere.

    Alessandra Pulcini
    Consulenze Legali Scrittori in Causa

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  21. Lorenzo, per risolvere un contratto, nel senso di scioglierlo, annullarlo, riprenderti i diritti del tuo libro, non esistono punti essenziali su cui non transigere con l'editore, che senso avrebbe questa cosa? Nessuno. Ebbene, una transazione privata di sciogliemento di un contratto deve contenere, ovviamente, i motivi dell'inadempienza contrattuale, con una relativa rassegna delle verifiche di tali inadempienze.
    Esempio: il signor rossi, nonostante nel suo contratto fosse stato sancito che dovesse ricevere dei regolari rendiconti, non li ha mai ricevuti; l'editore, nonostante nel contratto fosse presente una clausola in merito, non ha mai avvertito l'autore circa il suo procedere a una ristampa del libro ecc. ecc.
    Ovviamente, tutto ciò andrebbe espresso in maniera idonea e non profana come l'ho scritta io che non sono avvocato, tantomeno come la scriveresti tu che (immagino) non sei un legale. Quindi, il mio consiglio, se vuoi ricevere credito dal tuo editore, è farti compilare una lettera da un avvocato. Non esistono lettere di risoluzione standard, differiscono a seconda dei casi, e questo è un campo così vasto perché, appunto, è differente a seconda dei casi, nel quale noi come SIC non ci improvvisiamo.
    Spero di esserti stata (finalmente) d'aiuto!
    Un saluto,

    Alessandra Amitrano
    Scrittori in Causa

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  22. Ti ringrazio Alessandra, di aiuto mi eri già stata soprattutto nel non affrettare i miei passi e riflettere. Purtroppo la consulenza di un professionista a questo punto è indispensabile. Purtroppo le dinamiche legali mi costringono a un'attenta valutazione in quanto il solo anticipo spese richiesto è un forte deterrente nel percorrere questa strada visti i tempi della giustizia e i costi. Peccato che per chi si trova in queste condizioni non ci sia una corporazione forte, solida e risoluta che si faccia carico di rappresentare l'autore.
    Vi terrò informati.
    Altra domanda da unmilionedidollari :-) mentre la prima ristampa è stata realizzata senza che ne venissi informato, ora mi si comunica ufficialmente l'intenzione di procedere a una seconda ristampa: formalmente come ci si oppone a questo? Oltre al punto contrattuale in questione ci sono articoli di Legge a riguardo che è utile citare?

    Lorenzo Franchini

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  23. Lorenzo, per bloccare la ristampa puoi senz'altro fare appello alla precedente inadempienza, ma sugli articoli di legge entriamo in un campo giuridico che non conosco e per cui, come al solito, ti rimando a consulenze più tecniche.

    Alessandra Amitrano
    Scrittori in Causa

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  24. Mi sono imbattuto per caso in questo sito/blog che trovo davvero ben fatto.

    Uso poche parole solo per esprimere un mio dubbio: giocando così a carte scoperte (con nomi e cognomi degli autori, etc.), non si rischia di far conoscere in anticipo le proprie mosse legali agli editori con cui si è in causa o si vuole intentare causa?

    Buon lavoro a tutti, comunque.

    Freddie C.

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  25. salve vorrei complimentarmi con voi per il vostro essere precisi ed esaurienti...volevo chiedervi un'informazione ben precisa. Ho pubblicato un libro ad ottobre poi dopo quasi un anno l'editore è scomparso, si è volatizzato, dicenodmi che stava cambiando società, ma credo era solo per ottenere tempo. Io ora vi chiedo cosa posso fare? Posso fare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Editore? E dopo come posso muovermi? grazie mille

    Gaetano William Iannaccone

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  26. Certo che puoi Gaetano, mandagli una raccomandata dove chiedi la risoluzione per inadempienza contrattuale.

    Alessandra Amitrano
    Scrittori in Causa

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  27. Freddy C.
    Il problema della discrezione in caso di situazioni delicate con un editore è contemplato, in questo caso rispettiamo l'esigenza di privacy di chi commenta. Basta farlo presente nel commento.

    Carolina Cutolo
    Scrittori in Causa

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  28. Grazie mille alessandra, gentilissima...glielo mando all'ultimo indirizzo che ho di lui?senti una volta fatto questo passaggio sarei libero di contrattare con qualsiasi editore?facendo questa raccomandata,posso sempre fargli causa...

    grazie da william gaetano iannaccone

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  29. Certo, mandaglielo all'indirizzo che hai.
    Dopo la raccomandata dove gli chiedi la risoluzione devi attendere una risposta ovviamente. Se non ti arriva dovresti consultare un avvocato.

    Alessandra Amitrano
    Scrittori in Causa

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  30. giusto due righe per mettere "agli atti" di questo nostro spazio che la mia vicenda, come usa dirsi, sta facendo il suo corso. Tempi ed esiti imprevedibili. Ho fatto sconcertanti scoperte dell'operato dell'editore ("e" minuscola doverosa) ma temo che rendere pubblici questi dettagli possa rivelarsi controproducente per il sottoscritto. Un peccato perchè sarebbe davvero divertente, nonostante tutto, far rendere conto di quanto piccole dentro possano essere certe persone.

    Ho appena letto il post sull'editoria anglosassone di Federica Leonardis e mi parevano cronache marziane...

    Lorenzo Franchini

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  31. Ciao Lorenzo,
    torna a trovarci e a raccontarci tutto quando la tua vicenda con questo editore sarà conclusa. Grazie!

    Carolina Cutolo
    Scrittori in Causa

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  32. Marco MOnina, ancora lui

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