giovedì 24 novembre 2011

Lavoro svolto ma non pagato

Pubblichiamo una richiesta di consulenza legale a proposito di un lavoro (reportage e foto per una rivista) svolto regolarmente dall'autore ma mai pagato dal committente, e la relativa risposta della dott.ssa Alessandra Pucini:

DOMANDA

Buongiorno,
mi chiamo Francesco A. e mi rivolgo a voi per una situazione spiacevole creatasi con la rivista ***. Tre anni fa venni contattato in due momenti diversi dal dott.*** che mi cercò per commissionarmi due reportage: uno su Cuba, che parlasse dell'Avana, e un altro da Santo Domingo. Come sempre in questi casi mi affido alla parola, anche perché molteplici sono state le mie prestazioni occasionali con giornali e riviste e mai si sono verificati incidenti.
Scrivo il primo reportage, e viene pubblicato.
Passa un mese e scrivo il secondo, da Santo Domingo. Tra l'altro, per acquisire una mole più convincente di informazioni, faccio sopralluoghi, e tra taxi e "mancetta" a chi mi consente l'accesso dove normalmente non si potrebbe, spendo un centinaio di dollari.
Invio l'articolo.
Mi vengono chieste anche delle foto.
Torno sui luoghi, altra mancetta, e scatto le foto.
Invio anche quelle.
Bene.
Da lì, un silenzio imperscrutabile.
Non ricevo il denaro promesso e dopo qualche sollecito, nessuno risponde più alle mie mail. Né il dott.***, né altre persone di riferimento che mi erano state suggerite.




Sospendo la rincorsa e faccio passare un po' di tempo.
Dopo un anno, cioè a fine agosto 2010, mi rifaccio vivo.
Il dott.*** mi risponde, dice che sono stati tempi duri, si scusa per le mancate risposte e si dichiara dispostissimo a farmi avere, se non i soldi, minimi cenni di solidarietà da parte dell'ufficio pagamenti. Sghignazzo e rispondo che della solidarietà non me ne faccio niente, ed esigo il pagamento. Mi garantisce che farà il massimo e che mi farà chiamare in settimana dalla signorina S.
E sparisce di nuovo.
Della signorina S., ovviamente, nemmeno l'ombra.
Gli riscrivo dopo due mesi.
Risposte evasive.
Gli comunico una data ultimatum, trascorsa la quale gli prometto di adire le vie legali.
Da quel momento non mi risponde più e la data è scaduta a settembre.
Più sentito nessuno.
Allora mi sono rivolto a un avvocato. Il quale, però, mi ha dimenticato nei meandri degli scioglimenti dei suoi affari, perché - senza nemmeno occuparsi di dirmelo - stava dismettendo l'ufficio legale.
Il succo è che ho perso altro tempo.
Poi però si fa vivo un giorno l'avvocato e mi dice, molto sbrigativamente, che l'ingiunzione di pagamento non si può chiedere perché non vi è contratto scritto.
Vero. Non ho firmato nulla né la rivista, formalmente, risulta vincolata ad alcunché.
Ma ho le mail con gli invii e la contrattazione della cifra netta, vistata dal dott.***.
Sommando gli importi per i due reportage, non si tratta di cifre così trascurabili - per carità, sono nei valori di mercato, ma insomma, perché ci devo rinunciare?
Domanda: che fare in questo caso? In che forma posso esigere il compenso che mi è stato promesso e per cui ho svolto il lavoro? E ancora: come fare in futuro? È infatti piuttosto imbarazzante - oltre che infattibile - sottoporre all'attenzione di una rivista un pre-contratto da inviare in busta chiusa e invocarne la restituzione una volta che si è firmato.
Però, se ne può fare a meno, a questo punto?
Ringraziandola (e ringraziandovi) anticipatamente,
 
Francesco A.
 
RISPOSTA
di Alessandra Pulcini


Roma 18 febbraio 2011

in risposta alla richiesta di parere del sig.*** in ordine al diritto a ricevere il corrispettivo per la  prestazione professionale eseguita in favore della committente è opportuno porre l’accento su alcuni punti fermi del fatto storico.

Le parti (il prestatore d’opera intellettuale e il committente), successivamente alle trattative negoziale svoltesi verbalmente, perfezionavano i loro accordi mediante lo scambio d’intese (proposta/accezione) per e-mail, anche in merito alla parte economica del contratto.

A fronte dello svolgimento puntuale della prestazione del prestatore d’opera, nulla veniva corrisposto dalla committente a titolo di compenso.

Inoltre, vani si rilevavano i solleciti di pagamento esperiti personalmente dal sig.***.

Ai fini che qui interessano – stante quanto è emerso dalla breve analisi della vicenda senza alcun supporto documentale e una dettagliata cognizione dei contenuti degli accordi presi dalle parti, nonostante gli accordi di massima raggiunti dalle parti verbalmente, il contratto può dirsi perfezionato a seguito dello scambio di intese scritte. In tal senso è da considerarsi legittima la richiesta di pagamento rivolta dal sig.*** alla committente.

Nel caso di specie, considerando che la prestazione lavorativa svolta dal prestatore comprende sia articoli che fotografie, queste ultime a seconda della qualificazione a loro attribuita possono godere di una diversa tutela giuridica.

Orbene, è decisiva la distinzione tra opera fotografica (protetta come oggetto dal diritto di autore) e semplice fotografia (oggetto di diritto connesso) e tale differenziazione si effettua attraverso il criterio della sussistenza o meno del carattere creativo. Qualora il reportage fotografico costituisse un’opera dell’ingegno di carattere creativo (per la sua originalità, inquadratura, impostazione e la capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata poiché rappresenta una realizzazione artistica e non un fatto riproduttivo idoneo solo a documentare determinate azioni o situazioni) gode della piena tutela accordata agli autori dagli art. 1 e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633. Invece, quando è priva dei suddetti requisiti e riveste le caratteristiche di un atto riproduttivo, la tutela si limita alla disciplina in tema di diritti connessi a quello di autore (Cass. N. 8425/2000; Cass. 4606/98).

Ebbene, in merito alla tutela del buon diritto vantato dal sig.*** (previo esame e studio della documentazione) si possono prendere in esame due diversi strumenti di tutela: a) il procedimento sommario di ingiunzione ex art. 633 c.p.c. qualora ne sussistano le condizioni di ammissibilità e tra queste la prova scritta (polizze, telegrammi, promesse unilaterali etc.); b) il procedimento ordinario, il quale attraverso un processo di cognizione nel merito, accertato il rapporto giuridico instauratosi tra le parti condannerebbe la committente al pagamento delle somme dovute al sig.*** a titolo di compenso.

Per ulteriori approfondimenti e specificazioni sul punto nonché sulle tutele accordate ai due casi sopra delineati appare utile l’esame specifico e lo studio della concreta prestazione svolta dal sig.***.

Dott.ssa Alessandra Pulcini