venerdì 18 novembre 2011

Ingiunzione di pagamento

Quando la casa editrice non paga l'autore quanto dovuto entro i termini stabiliti dal contratto, molto più spesso di quanto si pensi il semplice, seppur periodico, sollecito telefonico all'amministrazione della casa editrice non è sufficiente. Si può procedere quindi attraverso un avvocato con l’ingiunzione di pagamento.

Intanto, occorre verificare il Foro territorialmente competente e lì depositare il ricorso per il decreto ingiuntivo e la documentazione a sostegno della domanda (per es. scambi di mail, fax, lettere con cui si richiede all’editore di adempiere). Nel ricorso per decreto ingiuntivo vengono indicati la cifra dovuta e gli interessi legali dal momento in cui la somma era dovuta al momento in cui la somma viene liquidata. Nell'emetterlo, il Giudice decreta che a pagare le spese legali in nostro favore sarà l’editore.



La procedura è la seguente: l’avvocato scrive il ricorso per decreto ingiuntivo, il cliente lo firma, viene preparato il fascicolo con tutta la documentazione e si paga il cosiddetto contributo unificato (che per i decreti ingiuntivi è dimezzato rispetto alle cause ordinarie iniziate con citazione), e una marca fissa da 8,00 Euro.

Esempi: per un credito sotto i 1.100 Euro, il contributo unificato è pari a 30 Euro, quindi la quota per il decreto ingiuntivo diventa 15 Euro più 8 Euro di marca; per un credito da Euro 1.100 a 5.200 il contributo unificato è di Euro 70, quindi per il decreto ingiuntivo è di 35 Euro a cui si sommano 8 Euro della marca; se il credito va da 5.200 a 26.000 Euro, il contributo unificato è pari a 170 Euro quindi la quota per il decreto ingiuntivo diventa 85 Euro più 8 Euro di marca e così via.

Una volta riconosciuto il diritto a ottenere il pagamento, il Giudice emette il decreto che deve essere notificato alla controparte, la quale, se in possesso di valide argomentazioni, può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica (l’articolo del codice di procedura civile, a fondamento dell’opposizione, parla di “prova scritta o di pronta soluzione”, ma talvolta, purtroppo, le opposizioni sono meramente dilatorie, finalizzate esclusivamente a perdere tempo).
 
Con l'opposizione da parte dell’editore, il procedimento speciale si trasforma in “ordinario” con svariate udienze prima di arrivare alla sentenza finale.

I tempi variano da Foro a Foro (quasi sicuramente nelle grandi città saranno più lenti) e, soprattutto, a seconda della competenza per valore. Una recente riforma ha innalzato, infatti, la competenza del Giudice di Pace fino a Euro 5.000, sopra tale cifra, si va in Tribunale. Rispetto al Tribunale, i tempi del Giudice di Pace si riducono.

Per l’esperienza del Foro di Prato (Tribunale), i tempi sono più o meno questi:
-  Dal deposito del ricorso all'emissione dello stesso passano 20 giorni.
- Per l'iter successivo: richiediamo le copie del decreto ingiuntivo, ritiriamo, notifichiamo, aspettiamo il passare dei 40 giorni (che la casa editrice ha a disposizione per proporre opposizione), chiediamo l’apposizione della formula esecutiva allo "Stato" previo pagamento della registrazione che va in base al valore della causa (a carico del cliente) e poi, se non pagano, si procede con atto di precetto.
- Dopo 10 giorni dalla rituale notifica del precetto, possiamo iniziare un'esecuzione (mobiliare, presso terzi, immobiliare).

Esiste, tuttavia, la possibilità, sempre prevista dal codice, all’art. 642 c.p.c., di ottenere, su istanza del ricorrente, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ove il debitore deve pagare immediatamente ma avrà ugualmente 40 gg per fare opposizione.
Detta richiesta può essere accolta qualora il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato; l'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è il pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere. Casi che, nel mondo editoriale, è molto difficile trovare.

Talvolta è sufficiente presentare l'ingiunzione di pagamento perché l'editore insolvente, intimorito, saldi immediatamente all'autore quanto dovuto. Tuttavia alcuni editori, soprattutto quando la cifra dovuta non raggiunge una certa soglia che giustifichi per l'autore la spesa prolungata per pagare un avvocato, sperando che alla lunga l'autore si stanchi, portano avanti la pratica rallentandone la risoluzione con ogni mezzo necessario.