Esistono diversi modi, a disposizione dell’autore, per controllare il numero reale di copie vendute del suo libro:
- Il bollino argentato della SIAE. Nonostante non sia uno strumento assolutamente certo di conoscere il numero esatto di copie vendute, è l'unico modo di avere una garanzia di risarcimento in caso di frode. Il bollino SIAE non è obbligatorio per legge, ma se l'autore pretende che sul contratto l'editore si impegni a bollinare TUTTE le copie in vendita, e se poi, una volta pubblicata l'opera, in una qualsiasi libreria o punto vendita si imbatte in una copia non bollinata, può fare causa all'editore per frode. Questa prassi non fornisce certezze sui rendiconti ma incentiverà l'editore alla regolarità.
- Un accordo contrattuale che preveda la possibilità di accedere ai documenti contabili (in sostanza: le fatture della legatoria, dei resi, del macero) per controllare l'effettivo stampato.
- La firma dell’autore su ogni copia di libro destinata alla vendita.
- La verifica comune, tra autore ed editore, delle copie omaggio mediante l’apposizione di un timbro.
- Un documento contabile delle copie destinate al macero.
- Il conteggio ufficiale del distributore di riferimento: l’autore deve avere la possibilità di dialogare con il distributore e avere accesso ai documenti contabili della distribuzione del suo libro.
Ricordiamo, tuttavia, che queste modalità di controllo sono da intendersi come parziali e, in certi casi, non totalmente affidabili, tuttavia se attivate possono diminuire le opportunità di frode sulle copie vendute ai danni dell'autore.
- Il bollino argentato della SIAE. Nonostante non sia uno strumento assolutamente certo di conoscere il numero esatto di copie vendute, è l'unico modo di avere una garanzia di risarcimento in caso di frode. Il bollino SIAE non è obbligatorio per legge, ma se l'autore pretende che sul contratto l'editore si impegni a bollinare TUTTE le copie in vendita, e se poi, una volta pubblicata l'opera, in una qualsiasi libreria o punto vendita si imbatte in una copia non bollinata, può fare causa all'editore per frode. Questa prassi non fornisce certezze sui rendiconti ma incentiverà l'editore alla regolarità.
- Un accordo contrattuale che preveda la possibilità di accedere ai documenti contabili (in sostanza: le fatture della legatoria, dei resi, del macero) per controllare l'effettivo stampato.
- La firma dell’autore su ogni copia di libro destinata alla vendita.
- La verifica comune, tra autore ed editore, delle copie omaggio mediante l’apposizione di un timbro.
- Un documento contabile delle copie destinate al macero.
- Il conteggio ufficiale del distributore di riferimento: l’autore deve avere la possibilità di dialogare con il distributore e avere accesso ai documenti contabili della distribuzione del suo libro.
Ricordiamo, tuttavia, che queste modalità di controllo sono da intendersi come parziali e, in certi casi, non totalmente affidabili, tuttavia se attivate possono diminuire le opportunità di frode sulle copie vendute ai danni dell'autore.