giovedì 24 novembre 2011

Risarcimento danni per scioglimento contratto

 Pubblichiamo la richiesta di consulenza legale di Mattia Placanica e di seguito la relativa risposta dell'avvocato Alessandra Pulcini.


DOMANDA
di Mattia Placanica

Buongiorno,
la presente per chiedere una consulenza riguardo a questa vicenda (mi scuso anticipatamente per l'eccessiva lunghezza).
 
Alcuni dati e considerazioni:
18 gennaio 2010 firma del contratto editoriale.
Clausole importanti del contratto:
 
DURATA. La gestione letteraria del presente contratto ha la durata di anni 2, a partire dalla data di pubblicazione. dopo la scadenza del contratto, qualora esso non venga rinnovato, e anche in caso di anticipata risoluzione per qualsiasi motivo, l'editore avrà la facoltà di continuare le vendite fino ad esaurimento delle copie già stampate e distribuite. trascorso il periodo indicato, ogni nuova attività dovrà essere espressamente concordata. (COPIATO INTEGRALMENTE DAL CONTRATTO)



PROPRIETA' DELL'OPERA: tutte le dichiarazioni del caso dell'autore e una postilla che, in caso di mancato pagamento delle copie rilasciate in conto vendita all'autore da parte dell'autore stesso, trasferisce i diritti d'autore dell'opera all'editore.
 
TEMPI DI PUBBLICAZIONE: entro 60 gg dalla firma del contratto (a meno di ritardi imputabili all'Autore).
 
PRIMA DISTRIBUZIONE IN CONTO VENDITA: 40 copie per 90 giorni di cui l'autore ne garantisce l'acquisto minimo di 15 sull'eventuale invenduto (con lo sconto librerie 30%). Ulteriori copie potranno essere, a discrezione dell'autore, rese o acquistate con il 50% di sconto.
 
In autonomia l'autore deve organizzarsi promozione e presentazioni. Nel caso in cui decida, firmando una clausola, di gestire il conto vendita con le librerie e ritirarne gli incassi (lasciando all'editore soltanto l'onere di fatturare) gli verrà riconosciuto un 5% sul prezzo di copertina. Per cui ne risulta che le copie vendute (tramite libreria o privatamente) firmando quella clausola devono essere pagate all'editore il 65% del prezzo di copertina. l'acquisto delle 15 copie non tiene conto di quelle già vendute. qualunque sia il disavanzo l'autore deve garantire l'acquisto di ulteriori 15 copie (sempre entro le 40 del conto vendita, ovviamente) al prezzo di copertina del 65%.

 
NB il 5% in denaro riconosciuto va a sostituire il 5% dei diritti d'autore previsto per la vendita da 0 a 100 copie elargito in COPIE OMAGGIO.
 
DISTRIBUZIONE OPERA: in questo paragrafo l'editore indica che, salvo cause di forza maggiore, parteciperà al salone del libro di torino dove sarà possibile presentare le proprie opere.
 
L'editore NON ha partecipato al salone del libro ma al fuori salone e NON c'è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte dell'editore per specificare quali cause di forza maggiore siano occorse all'impossibilità di partecipare alla fiera del libro di torino ripiegando sul fuori salone.
 
Nel contratto c'è specificato che l'editore effettuerà un'editing grammaticale (non di forma nè di stile). Tale editing è affidato all'associazione servizi culturali. Per questo editing l'editore chiede all'autore di comprare 15 copie a prezzo di copertina pieno da destinare all'associazione servizi culturali. L'associazione servizi culturali ha la stessa sede legale della casa editrice.
 
Durante le operazioni di editing la loro correzione grammaticale ha generato più refusi di stampa di quanti ce ne fossero originariamente nell'opera. Ho dovuto segnalare per ben due volte un elenco di errori da correggere (talvolta gli stessi).  Errori grossolani come pagine vuote, righe isolate, andate a capo senza criteri nè logici nè grammaticali, lettere ripetute o non corrette da maiuscolo/minuscolo.
 
Sempre sul contratto c'è specificato, oltre al formato, che la copertina dell'opera sarà decisa di comune accordo tra editore e autore. Nonostante al momento della firma del contratto abbia manifestato la mia volontà ad elaborare e produrre la copertina per il libro, ho dovuto discutere, sempre via mail, per poter mettere mano alla copertina preparata dall'editore (a mio avviso inadeguata). Dopo uno scambio corposo di mail e dopo avermi detto che qualora avessi voluto fare la copertina avrei dovuto dirlo "molto tempo prima", fattogli notare che "molto tempo prima" io avevo appunto manifestato tale volontà, mi è stato "concesso" di realizzarla.
 
Al 30/03/2010 (data riportata sulla loro bolla) mi vengono spedite le 40 copie del conto vendita (timbro postale del 3 aprile).
Le copie presentano tutte un difetto nel testo, ovvero delle spaziature all'interno delle parole che rendono, di fatto, illeggibile il libro.
 
Arriva una loro comunicazione che avverte che a causa di un errore software dovuto ad un aggiornamento un certo numero di libri sono da ristampare per cui si prega gli autori di rimandare - a spese proprie - le copie fallate alla casa editrice.
Detto fatto, a spese mie, rimando il pacco alla casa editrice (10 euro circa di spese di spedizione).
 
(tale difetto a quanto pare dovrebbe riguardare tutte le stampe pubblicate in quel mese. Credo editino circa 6/10 libri nuovi al mese. Nel mio caso la tiratura "dichiarata" è di 100 copie)
 
Circa un mese dopo (timbro postale 23 aprile) vengono riconsegnate le nuove copie del libro, questa volta corrette.
 
Successivamente arriva una comunicazione dell'editore in cui si avvisa che non parteciperanno al salone del libro ma ad una sorta di "fuori salone". In questa occasione l'editore invita gli autori ad un'asta libera per aggiudicarsi la possibilità di presentare il proprio libro. Chi più offre, prima sceglie la fascia oraria. Non sortendo, quest'asta, evidentemente, l'effetto desiderato, una comunicazione successiva informa che è sufficiente acquistare da parte degli autori un numero minimo di 5 copie per partecipare alla presentazione. In questa comunicazione specificano che l'intero ricavo delle vendite dei libri saranno degli autori stessi.
 
Copio la comunicazione ufficiale e successiva integrazione:
" Per l'edizione esterna del SALONE DEL LIBRO 2010, che si terrà domenica 16 maggio all'esterno del padiglione fieristico, teoricamente non è richiesto alcun contributo ai partecipanti.
TEORICAMENTE perché c'è spazio solo per una trentina di presentazioni e, a queste condizioni, è facile presumere che tutti gli autori, o quasi, potrebbero pretendere (giustamente) di partecipare.
Ne deriva che in qualche modo si debba imporre una sorta di "discriminante" per la scelta dei titoli che verranno presentati. Abbiamo quindi pensato a una soluzione che consentirà A NOI di non discriminare nessuno in modo diretto, e che farà in modo che siate invece VOI a "discriminarvi" da soli.
Infatti, i 30 spazi per le presentazioni in un certo senso verranno messi all'ASTA.
Chi vuole partecipare fa un'offerta di importo a propria discrezione (1, 10 50, 100 euro... quello che volete!). Si aggiudicheranno i posti disponibili le 30 offerte di maggiore importo, per le cui presentazioni gli autori potranno scegliere l'orario, con priorità decrescente.
Gli autori che parteciperanno alle presentazioni dovranno portare con sé alcune copie del proprio libro, che verranno messe in vendita. I proventi saranno al 100% dei rispettivi autori. A fine fiera, gli autori ritireranno le copie rimanenti, nonché i proventi derivanti dalle vendite del proprio libro."
 
successiva integrazione:
"Ciao Mattia.
Come avrai appreso dalle nuove videonews *****, quest'anno la ***** e ***** parteciperanno all'edizione esterna del Salone del Libro di Torino, Salone Out, che si terrà domenica 16 maggio 2010 e al quale parteciperemo con presentazioni non-stop.Purtroppo, avendoci dato conferma dell'edizione di quest'anno solo da pochi giorni, il tempo per organizzare il tutto è poco, così come è poco il tempo a disposizione per prenotare la propria presentazione.
Nelle News abbiamo proposto un sistema di prenotazione A OFFERTA rivolto a garantire lo spazio agli autori veramente interessati. Tuttavia, in 10 giorni abbiamo ricevuto solo 7 prenotazioni (su 30 spazi disponibili), molto probabilmente perché gli autori si sono in un certo senso "spaventati"
credendo di dover fare un'offerta corposa (infatti, al contrario di ciò che pensavamo, le poche offerte pervenute sono davvero alte...).Per questo motivo, in aggiunta al poco tempo disponibile, interveniamo noi INVITANDO alcuni autori a presentare il proprio libro a Torino, il 16 maggio. Per evitare che si verifichino spiacevoli inconvenienti come l'anno scorso, che alcuni autori non solo non si sono presentati, ma non si sono nemmeno degnati di avvisare che erano impossibilitati a venire a presentare il proprio libro, nonostante la prenotazione - che era gratuita - chiediamo come PEGNO l'acquisto di almeno 5 copie del tuo libro, che porteremo noi allo stand (se lo ritieni opportuno, tu potrai portarne altre). Il ricavato delle vendite del tuo libro, durante la giornata, saranno interamente tuoi (potrai ritirarli a fine giornata, oppure te li accrediteremo alle coordinate che ci fornirai). I libri che eventualmente dovessero avanzare, li potrai portare via oppure te li spediremo successivamente (limitatamente a quelli appositamente acquistati per l'evento).
Se intendi accettare la proposta, faccelo sapere nel giro di un paio di giorni, perché dobbiamo organizzarci in base al reale numero di partecipanti.Per confermare o rifiutare, rispondi a questa email."
 
Per non sbagliare, mando loro una comunicazione chiedendo se eventuali copie mutuate dal conto vendita possano essere portate alla fiera e, se vendute, tali copie sarebbero state scalate dal conto vendita. Avendo appena ricevuto le 40 copie del conto vendita non volevo anticipare altri soldi per ulteriori copie
 
Feci una domanda precisa, chiedendo chiaramente se le copie sarebbero state tolte dal conto vendita, la loro risposta a riguardo fu:
" A fine manifestazione potrai ritirare i ricavi delle vendite, comprese eventuali copie vendute delle tue, se deciderai di portarne, anche se sono in conto vendita. Poi farete il conguaglio alla scadenza, con la *****"
 
Non fecero nessun altro tipo di accenno al conto vendita nè spiegarono di che tipo di conguaglio si trattasse se economico o sul numero delle copie.
 
A giugno mi chiedono di chiudere il conto vendita, io spiego che non avendo ancora avuto tempo di occuparmi del libro per motivi di lavoro e dovendo, non essendo assistito in nessun modo da loro nella promozione, farmi pubblicità e promozione da solo, sarei propenso a spostare la chiusura a fine settembre, accettano.
 
A inizio ottobre - la situazione da giugno è invariata - mi arriva una loro mail per la chiusura del conto vendita ma a me non tornano i conteggi.
 
Il loro contovendita prevede il calcolo su 40 copie. Io faccio presente il fatto di averne vendute 15 alla fiera di Torino e, avendo capito che queste 15 andassero tolte dal conto vendita, chiedevo venisse rivisto il loro conteggio su 25 copie e non su 15.
 
A quel punto rispondono in malo modo, sgarbatamente. Io replico, educatamente, che probabilmente c'è stato un malinteso e che ci si può venire incontro. Da parte mia è stata fraintesa una risposta che, da parte loro, non è stata per nulla esaustiva e chiara.
 
Dato che le norme contrattuali firmate da entrambi decretano che sul residuo del cv l'autore debba garantire l'acquisto di 15 copie e dato che, in seguito alla loro comunicazione poco chiara, in occasione del salone del libro, 15 copie sono state comprate da me direttamente, di tasca mia, chiedo di considerare quell'acquisto al salone del libro come il minimo garantito d'acquisto del contratto. Le restanti copie le avrei comprate, come da contratto, con la scontistica del 50%.
 
La loro risposta, dai toni scortesi e sgarbati (toni scortesi e sgarbati che hanno tenuto, in verità, per ognuna delle comunicazioni mentre, da parte mia, c'è sempre stata comunicazione educata) è stata in primo luogo di mistificazione, dicendo che non capivano quali erano i problemi e quali fossero le loro comunicazioni sbagliate (cose tutte elencate da me nella mail precedente a loro indirizzata). Tenendo questo comportamento, ignorando qualsiasi mia obiezione riguardo al loro operato, mi rispondono alla fine che il contratto, applicato alla lettera prevede, avendo dichiarato io la vendita di 15 copie alla fiera del libro, che debba acquistare altre 15 copie come minimo garantito e le restanti (10) se voglio con lo sconto del 50%.
 
Rispondo che, nonostante non sia d'accordo, pagherò quanto indicato dal loro ultimo conteggio. In tale occasione esprimo la mia insoddisfazione riguardo al loro operato e alla loro volontà di fare "orecchie da mercante" sulle questioni da me rilevate.
 
In risposta mi minacciano che se non avessi pagato tutte le copie come vendute, per cui pagando per ogni copia il 65% del prezzo di copertina, (o avessi reso quelle invendute) avrebbero applicato il punto del contratto con il quale avrebbero acquisito i diritti dell'opera.
Inoltre in questa comunicazione scrivono - cito testualmente: "in quanto non siamo più intenzionati a effettuare alcuna ristampa del tuo libro. continueremo a commercializzare il libro fino a esaurimento scorte, dopo di che lo elimineremo dal catalogo. E non me ne frega niente di come vuoi interpretare tu la cosa, perchè E' NOSTRO SACROSANTO DIRITTO FARLO, in qualunque momento e per qualunque motivo"
 
Inoltre aggiungono che io (?!) ho mancato loro di rispetto. Da far notare che le mie comunicazioni a loro (tutte documentabili) sono sempre avvenute in toni rispettosi e dando sempre del "lei" e o del "voi" mentre le loro nei miei confronti si sono sempre svolte dando del "tu" con frasi anche poco educate come - cito sempre testualmente: "Non intendo perdere altro tempo su questa faccenda, quindi limitati a fare ciò che ti è stato chiesto, in caso contrario sei stato avvisato di come procederemo".
 
Alla luce dei fatti è indubbio che quest'editore non lavori bene, nonostante io gli abbia ripetutamente chiesto di emettere fattura a mio carico non credo che la riceverò e mi vedrò costretto ad effettuare il pagamento, secondo il loro ultimo calcolo, prima di ricevere la fattura (se mai la riceverò).
 
Volevo però sapere come muovermi nei loro confronti avendo, loro, minacciato la sospensione dell'opera in catalogo (in questo caso devono scindere il contratto, immagino, dato che sul contratto loro assicurano la reperibilità dell'opera per 2 anni?).
In merito alla questione dei diritti d'autore dell'opera dubito fortemente che proseguiranno dato che si tirerebbero da soli la zappa sui piedi essendoci delle mie chiare comunicazioni che manifestano la volontà a pagare quanto sancito da un contratto.
 
E' possibile chiedere anche un risarcimento danni/morale per lo scioglimento del contratto da parte loro? Le mie comunicazioni e le loro risposte sono, come ho già detto, tutte documentabili (ho tutte le mail). I loro toni sono sempre poco educati e scortesi. E il motivo per cui intendono sciogliere il contratto è alquanto nullo e inesistente. La causa sembra "il mio mancato rispetto nei loro confronti" probabilmente dovuto al fatto che ho osato far notare una loro comunicazione poco chiara.
 
Qualora ne aveste bisogno ho il documento del "carteggio" telematico via mail occorso tra me e la casa editrice e la copia del contratto firmata con loro.
 
Grazie
Cordiali Saluti
 
Mattia Placanica
RISPOSTA
di Alessandra Pulcini

Premesso che non è possibile dare una consulenza individuale e specifica senza un'analisi del contratto sottoscritto e del carteggio telematico intervenuto tra l'autore e l'editore.
La questione presentata all’esame di questo legale si riferisce ai diritti d'autore dell'opera all'interno del capitolo intitolato: "PROPRIETA' DELL'OPERA" richiamando una postilla da Lei riportata: "in caso di mancato pagamento delle copie rilasciate in conto vendita all'autore da parte dell'autore stesso, trasferisce i diritti d'autore dell'opera all'editore".
Come da lei riferito l'editore, in una delle ultime comunicazione Le faceva presente che se non avesse pagato tutte le copie come vendute avrebbero applicato il punto del contratto con il quale avrebbero acquisito i diritti dell'opera.
 
Giova rilevare che: I due fondamentali diritti dell'autore consistono nell'essere riconosciuti ideatori dell'opera, c.d. diritto morale e nel poterne disporre commercialmente, c.d. diritto di sfruttamento economico dell'opera o diritto patrimoniale. La tutela giuridica morale e patrimoniale ha una durata eccezionalmente lunga estendendosi alla durata della vita dell'autore e sino al settantesimo anno solare dopo la sua morte! (art. 25 Legge 633/1941).
Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di dominio pubblico ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche ai fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica. 

Probabilmente la postilla da Lei richiamata riguarda il trasferimento di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera oggetto del  contratto edizione per le stampe "che spettano all'autore nel campo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto " (art. 119, comma 1, legge sul diritto d'autore).
 In ogni caso, Lei sostiene di avere documentazione e-mail comprovante la Sua volontà a pagare. Occorre valutarne la rilevanza probatoria. 

In merito al punto relativo alla "minaccia"  dell'editore di eliminare l'opera dal catalogo "a fine esaurimento scorte" e se questo implichi una scissione del contratto nonché all'obbligo di distribuzione dell'opera. 

Il contratto da Lei sottoscritto è un Contratto di edizione a termine. Utilizzando tale forma contrattuale, si concede all’editore, per il periodo stabilito dal contratto, la facoltà di stampare copie senza alcun limite e di sfruttarne i diritti a livello commerciale con l’unico impegno di indicare il numero minimo di esemplari da riprodurre per ogni edizione.
 
Il contratto di edizione è un contratto a prestazioni corrispettive e dunque fonte di obbligazioni per entrambe le parti: l'editore è obbigato, ai sensi dell'articolo 126 legge sul diritto d'autore:
 
1. a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima se ciò é previsto nel contratto in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
 
2. a pagare all'autore i compensi pattuiti; inoltre deve adempiere le sue obbligazioni (pubblicazione e riproduzione dell'opera) nel termine stabilito nel contratto che comunque non può eccedere i due anni (art. 127, comma 1 legge sul diritto d'autore). 
 
L'autore a sua volta deve consegnare l'opera nelle forme stabilite nel contratto, garantire all'editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto, nonché il diritto-dovere di correggere le bozze di stampa (art. 125 legge sul diritto d'autore).
 
L'autore dell'opera ha diritto di percepire un compenso dall'editore costituito da " una partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base a una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti " (art. 130 legge sul diritto d'autore).  
 
L'obbligo della diffusione del libro è tra gli obblighi più importanti che il contratto di edizione genera a carico dell'editore e  la mancanza di una specifica pattuizione non esonera l'editore dal fare quanto è comunemente solito farsi in proposito perché il libro edito sia conosciuto dal pubblico. 

Inoltre l'editore è tenuto a rendere conto annualmente delle copie vendute, poiché è il numero di copie che consente di calcolare il compenso per l'autore.
 
In ogni contratto di edizione è obbligatorio inserire il periodo di rendicontazione delle vendite, se questa rendicontazione viene fissata in periodi temporali diversi da quello previsto dall’art. 130 della legge sul diritto di autore. I rendiconti dovranno essere predisposti in maniera tale che l’autore possa essere al corrente, per ciascuna edizione: del numero delle copie effettivamente stampate e ristampate nel periodo; del numero delle copie vendute nel periodo; del numero di copie giacenti; del numero di copie eventualmente inviate al macero; del numero di copie omaggio; del prezzo di vendita dei libri; dell’ammontare totale di tutti i guadagni maturati. 

Dalle considerazioni sopra esposte emerge la possibilità dell' applicazione dell'articolo 1453 c.c. regolante la risoluzione del contratto (a prestazioni corrispettive) per inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto stesso nel caso di uno o più adempimenti sopra descritti da parte dell'editore.  
 
Inoltre, l'indicazione in un contratto di edizione “a termine”, del numero minimo di esemplari per ogni edizione, prescritta dall'articolo 122, comma 5, della legge sul diritto d'autore, comporta la nullità del contratto, la quale discende dalla mera omissione del menzionato elemento, ritenuto essenziale nella struttura del rapporto, senza che sia consentito alle parti alcuna deroga a tale precetto rigorosamente imposto dal legislatore sotto comminatoria d nullità del contratto (Cassazione, sez. I civ., sentenza 09/08/1983 n. 5317; Tribunale Milano 13/05/1996; Tribunale Bologna 05/09/1979 ).

Alessandra Pulcini