lunedì 29 ottobre 2012

La solfa degli EAP sull'autopromozione dell'autore

Un caso di richiesta di denaro all'autore dopo la firma di un contratto di edizione che non la prevedeva.

Pubblichiamo la lettera di un'autrice che, dopo aver rifiutato di pagare un editore che le chiedeva un impegno all'acquisto di copie, ha firmato una seconda versione del contratto in cui questo impegno non compariva, ma, dopo aver firmato, si è vista chiedere ugualmente dall'editore di acquistare le copie del suo libro, spacciando questa richiesta per normale prassi di auto-promozione dell'autore, oltretutto come se non fossero mai intercorsi gli accordi precontrattuali che prevedevano il rifiuto dell'autrice a pagare all'editore qualunque cifra per qualunque motivo.
Ringraziamo l'autrice per il consenso alla pubblicazione e aggiungiamo di seguito la nostra risposta che, includendo riferimenti alla Legge sul Diritto d'Autore (n.633/1941) e al Codice di Procedura Civile in materia di contratti, potrebbe risultare utile a quanti si trovassero in una situazione simile.
Buona lettura!

Buongiorno,
sono una scrittrice esordiente che per ingenuità è incappata in un problema e si trova incastrata e vincolata in un limbo che non si sblocca.
La casa editrice in questione mi ha contattato proponendomi prima un contratto con obbligo di acquisto di copie, al mio rifiuto di tale genere di accordo (ho espressamente ribadito il fatto di non essere interessata a vincoli che mi obblighino a un onere a mio carico) me ne hanno mandato un altro senza alcun obbligo di acquisto che ho accettato e firmato.
Dopodiché mi sono ritrovata in questo spiacevole botta e risposta che vi riporto a seguito:

EDITORE:
Buongiorno,
procediamo con la stampa. I libri saranno pronti per lunedì.
A tal proposito vorremmo sapere il numero di copie da riservarle per aggiungerle alla stampa.
I lotti consigliati sono:
nr. 50 copie euro 600,00
nr. 70 copie euro 784,00
nr 100 copie euro 1.040,00
Oltre le 70 copie applichiamo uno sconto maggiore.
In attesa, saluti

AUTRICE:
2 copie per me sono sufficienti.

EDITORE:
Buongiorno,
il lotto minimo giustificabile sono 50, come da mail precedente.
Saluti


AUTRICE:
Mi dispiace ma non ho alcun obbligo di acquisto da contratto

EDITORE:
Buongiorno, il contratto non prevede obbligo.
Inoltro la sua mail alla direzione per la valutazione del rapporto. Con il contratto non esiste vincolo di acquisto copie ma è palese che la casa editrice voglia valutare anche l'interessamento e la voglia che ha un autore di promuoversi. Se non è suo interesse pubblicizzarsi in prima persona, il rapporto non può andare avanti.
Cordiali saluti

AUTRICE:
Certo che mi pubblicizzerò in prima persona ma in altri modi, quali siti, blog e passaparola. Inoltri pure, la mia mail. Cordiali saluti

EDITORE:
Inoltriamo alla direzione la sua richiesta.
Ci preme comunicarle che la promozione dell'autore è da farsi in libreria. Il mezzo internet è consigliato semplicemente per farsi conoscere ma non produce alcuna vendita.
Il nostro consiglio è quello di organizzare presso una libreria la presentazione, incentivando il pubblico all'acquisto, oppure, promuoversi nelle scuole e biblioteche.
Le comunichiamo che al momento la pubblicazione è sospesa.
Saluti

Di qui a ora è passato un anno, non hanno più risposto alle mie mail, né mi hanno più dato alcuna notizia. Insomma, silenzio totale e il mio romanzo non è mai stato pubblicato. Lo trovo alquanto scorretto e non so bene ora come muovermi. Premetto che il tutto (dialogo, mail, contratto, botta e risposta) è ben certificato e mandato via PEC. Vi chiedo gentilmente se avete un consiglio da darmi o un'opinione, o se pur non essendoci una data preventivata per la pubblicazione c'è un massimo oltre il quale il contratto diventa nullo perché insoluto.
Cordiali saluti


Gentile autrice,
per rispondere a questa tua ultima domanda, il termine massimo previsto dalla Legge sul Diritto d'Autore (n.633/1941) entro il quale l'editore deve procedere alla pubblicazione (che lo espliciti o no sul contratto) è di 2 anni decorrenti dall'effettiva consegna all'editore dell'esemplare corretto e definitivo dell'opera (Art. 127), inoltre, come recita l'Art. 128, se l'editore "non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato [...] l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto".

Ritengo tuttavia, a giudicare dalle comunicazioni intervenute, che tu non debba aspettare il trascorrere dei due anni, e che grazie alle email che hai conservato puoi ritenerti svincolata da qualunque impegno con questo editore. Quello che potrebbe far dubitare è la loro espressione "il contratto è SOSPESO", cioè non RISOLTO o RESCISSO, che non avrebbero lasciato dubbi.

La loro dichiarazione cioè, da una parte ti svincola, perché è evidente (e qualunque giudice dotato di un minimo di buonsenso lo considererebbe) che non intendono più pubblicare il tuo libro perché non sei disposta a pagare, dall'altra la dichiarazione è ambigua, cosa intendono con "sospeso"? Che a un certo punto sarà "ripreso"? Non esiste tale formulazione né è prevista una simile possibilità nel Codice di Procedura Civile in materia di contratti, che invece contempla diversi articoli assolutamente a tuo favore:

Art. 1362 - Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Art. 1375 - Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 1439 - Dolo. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quindi direi che avendo salvato tutte le email e disponendo di tutte le prove a tuo favore, puoi stare assolutamente tranquilla, i diritti del testo sono tuoi, il contratto non è più valido.

Ora, la peggiore delle ipotesi qual è? Che, se pubblichi il tuo libro con un altro editore e diventa un caso letterario, questo pseudo-editore potrebbe sentire l'odore del denaro provare a farti causa per danni dicendo che avevi un contratto precedente con lui (nel caso di una pubblicazione normale e non di un caso editoriale dubito che questo pseudo-editore paghi un avvocato per un risarcimento di pochi euro che molto difficilmente otterrebbe). In questo caso comunque, che è il peggiore solo perché ti costringerebbe a pagare un avvocato per difenderti, hai tutte le ragioni e le prove per dimostrare che non hanno niente a che pretendere perché sei l'unica proprietaria dei diritti esclusivi dell'opera, quindi stai assolutamente tranquilla e sentiti libera di fare del tuo libro quello che vuoi.

Concludo ribadendo, per chi ci legge, una questione cruciale: un editore è un imprenditore che investe il proprio denaro sull'autore che in cambio cede all'editore i diritti di pubblicazione dell'opera per tot anni (come previsto dalla legge sul Diritto d'autore, n.633/1941, Art. 118). Un editore che non sia in grado di sobbarcarsi i costi dell'impresa, invece di pietire soldi agli autori con sistemi meschini come quello di cui sopra, dovrebbe sempliemente rinunciare a fare l'editore, e investire il proprio denaro in attività che è in grado di sostenere, come aprire un'onesta agenzia che fornisce servizi letterari a pagamento ma non si fa cedere dagli autori i diritti di pubblicazione e commercializzazione delle loro opere.

Carolina Cutolo
Con un sentito ringraziamento all'autrice che ci ha dato il consenso di pubblicare la sua lettera.