Pubblichiamo una richiesta di consulenza legale di Francesca Diano e la relativa risposta di Alessandra Pucini.
DOMANDA
di Francesca Diano
Nelle mie peripezie con gli editori, qualche anno fa un editore che ritenevo serio mi propone di ripubblicare una corposa opera di critica d'arte, molto importante, che avevo in passato tradotto dal tedesco e di cui avevo curato l'edizione critica, pubblicata 22 anni prima, i cui diritti erano ormai scaduti. L'editore mi offre un compenso francamente molto basso, ma mi interessava ripubblicare l'opera, di cui avrei fatto comunque una revisione e una nuova introduzione. Nel contratto si specificava che il compenso dovesse essere corrisposto alla consegna del lavoro. Consegno il lavoro e dopo due mesi non vedo nulla. Allo stesso tempo un editore prestigioso si interessa all'opera e mi dice che è disposto a pubblicarla. Mi conferma anche che, dato il mancato pagamento, il contratto è nullo e posso risolverlo. Così faccio, ma il primo editore mi insolentisce per telefono, mi fa capire che la pagherò ecc. Cedo l'opera al secondo editore che mi paga subito (tra l'altro il giusto) ma poi attende dei mesi prima di pubblicare. Circa 6 mesi. Io mi secco, ma mi viene assicurato che è il tempo necessario per l'editing... Un giorno però mi chiama il secondo editore dicendomi che il primo ha appena pubblicato una versione di quell'opera con un ricchissimo apparato critico e che dunque non possono più pubblicare il mio lavoro!
Preciso che è un'opera del 1905 e che non sarebbe mai venuto in mente al primo editore di pubblicarla se non ne avesse parlato con me. Poiché la traduzione di un'opera del genere a me è costata due anni di lavoro per l'estrema difficoltà del testo, ritengo che non sia possibile farlo in tre mesi (a cui, tra l'altro, vanno aggiunti i tempi tecnici di stampa) e insospettita acquisto il libro. La traduzione è COPIATA di sana pianta dalla mia, come sospettavo, con poche variazioni (e io conosco il mio stile molto preciso e inconfondibile). Ora il problema è che il primo editore, un delinquente, è anche un ladro ma il secondo, che non ha MAI pubblicato il mio lavoro e che se l'avesse fatto subito avrebbe evitato questa vergogna, mi ha comunque danneggiata. Mi ha pagata, certo, ma il mio nome era legato a questo lavoro! Che fare?
Francesca Diano
RISPOSTA
di Alessandra Pulcini
Nell’illustrare il suo caso, lei precisa come, in qualità di autore, “risolveva” un contratto di edizione in ragione del mancato pagamento del compenso pattuito nell’accordo che l’editore avrebbe dovuto eseguire al momento della consegna dell’opera.
Successivamente a tale risoluzione del contratto, lei sottoscriveva un nuovo contratto inerente la medesima opera con altro editore che, contrariamente al primo, puntualmente eseguiva il relativo pagamento. A distanza di sei mesi dalla consegna, il secondo editore non pubblicava però l’opera.
Nelle more, il primo editore pensava bene di pubblicare la sua opera, omettendo però, sembra di capire, il riferimento alla sua “paternità”.
Chiede quindi di sapere in quale modo poter tutelare la sua posizione e il suo diritto d’autore ingiustamente leso.
Nel rispondere al suo quesito è opportuno preliminarmente precisare come sia di fondamentale importanza la lettura dei due contratti da lei sottoscritti, circa i quali è dato sapere ben poco. La legge, infatti, fornisce una disciplina generale ma il rapporto è disciplinato in primis dal contratto.
Fatta questa premessa, correttamente lei risolveva il primo rapporto contrattuale, non avendo l’editore adempiuto alla sua obbligazione. È opportuno però precisare che tale risoluzione sia dal nostro ordinamento consentita solo dopo una “messa in mora” del debitore che in questo caso coincide con l’editore. Lei avrebbe quindi dovuto inviare una lettera raccomandata al suo editore concedendo un termine per l’adempimento, trascorso inutilmente il quale il rapporto si sarebbe potuto considerare risolto.
Se così ha fatto, ha potuto giustamente stipulare un diverso e valido contratto di edizione con altro editore. Salvo che il contratto che disciplina il rapporto non stabilisca diversamente, l’editore ha un tempo massimo di due anni per la pubblicazione dell’opera decorrente dalla richiesta scritta fatta dall’autore (art. 127, comma 2, legge 633/1941).
Con riferimento, invece, alla condotta posta in essere dal primo editore, è opportuno evidenziare come, nell’ipotesi in cui il diritto alla risoluzione del contratto sia stato da lei correttamente esercitato, l’editore aveva l’obbligo di restituirle l’originale dell’opera.
Detto questo, se effettivamente il primo editore pubblicava la sua opera, senza il suo consenso, lei ha diritto ad ottenere, con domanda al giudice, il ritiro dell’opera dal commercio ed il risarcimento dei danni patrimoniali e morali.
Alessandra Pulcini